Art. 3.
(Princìpi in materia di buoni-scuola).

      1. I buoni-scuola di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), consistono in un contributo in favore dei soggetti esercenti la patria potestà sul minore o dei suoi rappresentanti legali, da utilizzare per il pagamento delle spese di iscrizione presso scuole paritarie aventi sede legale nel territorio regionale.
      2. L'ammontare del contributo è determinato da ciascuna regione in relazione al reddito, alle disagiate condizioni economiche, al numero dei componenti il nucleo familiare e all'entità delle spese scolastiche gravanti complessivamente sul medesimo nucleo familiare, prendendo come parametro di riferimento la spesa media annua statale per studente, in relazione a ciascun ciclo di istruzione.
      3. Al fine di garantire l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, le regioni rimodulano gli interventi e i servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c).
      4. La spesa per studente di cui al comma 2 viene dichiarata annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro in 31 luglio di ogni anno.

 

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